Europa 7 - la sentenza va Applicata !

ROMA - Tocca al governo decidere sull'istanza di Centro Europa7 per l'assegnazione delle frequenze televisive nazionali analogiche. Lo dice il Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso in appello proposto da Rti Spa (Mediaset) contro l'emittente, con il quale si chiedeva l'annullamento della sentenza del Tar del Lazio del settembre 2004.
I iudici di Palazzo Spada ritengono "la persistenza del dovere del ministero (delle Comunicazioni, ndr) di rideterminarsi motivamente sull'istanza di Centro Europa7 per l'attribuzione delle frequenze".

Il Consiglio di Stato si richiama alla sentenza della Corte di Giustizia Ue, che lo scorso 31 gennaio aveva stabilito che le norme italiane sulle frequenze non rispettano le direttive comunitarie, non rispettano il principio della libera prestazione dei servizi e non seguono criteri di selezione obiettivi.

Come dire che il sistema italiano limita la concorrenza. E il lungo periodo transitorio di cui ha sinora beneficiato Retequattro era da ritenersi illegittimo. La sentenza Ue riconosceva quindi a Europa7 il diritto ad avere le frequenze per trasmettere.

Ora di fronte al ministro delle Comunicazioni il compito di rispondere alle indicazioni della sentenza. E' quello che chiede il ministro-ombra Giovanna

Melandri, che invita il governo a intervenire immediatamente nella redistribuzione delle frequenze televisive".

Ma su un punto Mediaset precisa, e canta vittoria. Lo fa con un comunivcato ufficiale e con le parole di Fedele Confalonieri. "Dalla sentenza di oggi - dicono da Cologno monzese - si evince una pronuncia incontrovertibile contro chi chiedeva di spegnere Rete4. Dunque la nostra emittente va tranquillamente avanti a trasmettere"

 
CONSIGLIO DI STATO Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa Ufficio stampa 31.5.2008.
Sono pubblicate, in data odierna, le sentenze con le quali la Sezione VI:

 

1) respinge il ricorso in appello proposto da RTI s.p.a. contro Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9325/04 del 16 settembre 2004 ritenendo la persistenza del dovere del Ministero di rideterminarsi motivatamente sull’istanza di Centro Europa intesa alla attribuzione delle frequenze di cui al d. m. 28 luglio 1999, anche in applicazione della sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2008;

2) non definitivamente pronunciando e tenuto conto di quanto sub 1):

- in parte respinge il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9315/04 del 16 settembre 2004, affermando la inammissibilità, in sede di giudizio risarcitorio, di una domanda di condanna dell’Amministrazione ad un "facere" specifico:

- in parte ritiene inammissibile la domanda di risarcimento per equivalente, il cui esame di merito subordina, peraltro, all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del dovere affermato sub 1), nonché al deposito di documenti entro il 15 ottobre 2008, rinviando le parti alla successiva udienza del 16 dicembre 2008;

3) respinge in parte il ricorso in appello n. 9258/07 proposto da Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 7147 del 27 luglio 2007, ritenendo infondata la pretesa, relativamente all’emittente 7 plus, di essere destinataria di un provvedimento concessorio e, nei confronti di Rete A, della pretesa all’annullamento della conseguita autorizzazione.

Dichiara correlativamente inammissibili gli appelli n. 10103/07 e n. 804/08 proposti da Centro Europa 7s.r.l.;

4) dichiara inammissibili i ricorsi in appello n. 2862/07 proposto da RTI s.p.a. e, in opposizione di terzo, n. 9527/07 proposto da Centro Europa 7 s.r.l. per la riforma della sentenza TAR Lazio Sezione III ter, n.13415/06, che ha accolto il ricorso di Rete A avverso i motivi delle determinazioni ministeriali di rigetto delle sue istanze intese all’assegnazione di frequenze utili a completare la copertura della sua rete nazionale;

5) respinge il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7 contro ministero delle Comunicazioni ed RTI s.p.a. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9319/04, sentenza che aveva dichiarato inammissibile ed irricevibile il ricorso di I grado inteso all’annullamento dell’autorizzazione (d. m. 28 luglio 1999) a proseguire, con Rete 4, l’attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale.

Roma, 31 maggio 2008

 

 

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